LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista la deliberazione della giunta regionale  n.  IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Vista  la  deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 22971 del 27
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  fissati  con  la  sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
   che in data 16  ottobre  1995  e'  pervenuta  l'istanza  del  sig.
Geronimi Osvaldo per la realizzazione di ristrutturazione edificio;
   che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti   del
servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del  vincolo  di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi, in considerazione dell'esigenza di  soddisfare  i  suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non  puo'  esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare  l'area  interessata  dall'opera   in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale  14,  foglio  n.  73
(per  la sola parte oggetto delle opere), dall'ambito territoriale n.
3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione edificio;
   2) di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente  punto  1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 22 febbraio 1996
                                                Il segretario: MIGLIO